Dissesto finanziario della Giunta guidata da Mario Occhiuto
Dissesto finanziario della Giunta guidata da Mario Occhiuto

Quella dell’Amministrazione Occhiuto al Comune di Cosenza non è stata di certo una sana gestione. E se a quanto accaduto di disastroso si aggiunge che il Sindaco Mario Occhiuto ha avuto anche il coraggio di proporsi al neo Presidente della Regione Calabria, suo ex Vicesindaco e co-responsabile in quanto tale del dissesto finanziario del Comune di Cosenza, quale “Commissario” per la costruzione del nuovo Ospedale di Cosenza, possiamo certamente dire che al peggio non c’è mai fine. La situazione è letteralmente drammatica e l’unico rimedio sembra essere quello di rimandare tutti a casa per non votarli più.

LA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE
Le  motivazioni con le quali la Corte dei Conti Sezioni Riunite ha rigettato il ricorso del Comune di Cosenza avverso al dissesto finanziario dell’ente sono legate alla mancata attività di riscossione ed alla  mancata gestione della situazione finanziaria. 

L’AMMINISTRAZIONE OCCHIUTO HA PRODOTTO NUOVI DEBITI
Quattro anni (2015, 2016, 2017, 2018) di esercizio finanziario chiuso.  Quattro anni, quattro bilanci consecutivi, che il Comune voleva far rientrare nel rispetto del Piano di riequilibrio ma che invece, altro non hanno prodotto che nuovi debiti e per giunta (parte di questi) fuori bilancio, anche in coincidenza di adempimenti obbligatori per legge, inerenti servizi essenziali.

RICORSO ALL’ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ NON CONFORME ALLA LEGGE
Non si può sottovalutare la costante e “immotivata pratica del ricorso all’anticipazione di liquidità, che doveva servire solo per il pagamento dei debiti certi liquidi esigibili, e che invece è stata adoperata in maniera non conforme alla legge”. Responsabilità pesanti da addossare agli amministratori dell’Ente, comune di Cosenza,  per aggravamento del dissesto.  

Sono usciti soldi, dal Comune, ma non sarebbero andati nella direzione né del pagamento del debito né in quella del mantenimento in bilancio corrente dei servizi essenziali.

IL DANNO ALL’INTERA COMUNITA’
La  responsabilità degli amministratori che l’hanno governata, secondo  le disposizioni dell’art. 248-bis TUEL prevedono che la responsabilità, infatti, è stata declinata interamente dentro il modello della responsabilità “sanzionatoria”, in base al quale non è necessario l’accertamento di un danno al patrimonio di un soggetto (ovvero una lesione “naturalistica”, e quindi misurabile, della sfera giuridica altrui), ma la imputabilità di una condotta consistente in comportamenti omissivi o commissivi causativi di un danno in senso giuridico (la lesione del bilancio come “bene pubblico”) che si consuma in termini “diffusi”, ma altrettanto reali, sulla intera comunità di riferimento, con l’evidenza della dichiarazione del “dissesto”.

Si prende in considerazione la condotta, segnatamente, che consiste in comportamenti omissivi o commissivi violativi di precetti di diligenza, prudenza perizia, prescritti dalla legge, e indirettamente, da regole economiche e best practices contabili-amministrative, cui le norme contabili rinviano. 

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